Digitalizzazione dell’arte: linee guide legali per la ripartenza

    DIGITALIZZAZIONE DELL’ARTE: LINEE GUIDA LEGALI PER LA RIPARTENZA

    A cura di Angela Saltarelli

    Le restrizioni adottate in Italia per il contenimento della pandemia da Coronavirus e il distanziamento sociale stanno accelerando il processo di digitalizzazione dell’arte per musei, case d’asta, fiere, gallerie, artisti e operatori del settore.

    Ora, in vista della ripartenza programmata per il 18 maggio, diventa fondamentale comprendere quali linee guida seguire, anche e soprattutto a livello legale per la fruizione, valorizzazione, promozione e vendita dell’Arte nel pieno rispetto del diritto d’autore.

    Ecco le linee guida legali per la ripartenza, presentate dall’Avv. Angela Saltarelli dello Studio Legale Chiomenti.

    MUSEI

    Molti musei – pur possedendo già dei propri siti web sui quali hanno spesso reso accessibili contenuti relativi alla propria collezione – hanno incrementato e stanno incrementando il numero di contenuti accessibili liberamente dal pubblico, consentendo visite virtuali guidate, realizzando conferenze in streaming e podcast, condividendo video e immagini oltre che sul proprio sito web, su social e media network.

    Si sta assistendo ad una sempre maggiore digitalizzazione dei contenuti museali, che comporta nuove problematiche legali con riferimento al diritto d’autore, alla tutela dei beni culturali, alla tutela dell’immagine e dell’identità personale, alla protezione della privacy. Con riguardo specificamente alle problematiche relative al diritto d’autore e dei beni culturali, occorre in particolare segnalare che:

    –   per le opere della collezione museali e i contenuti in formato analogico da digitalizzare e riprodurre online, il museo dovrà richiedere ed ottenere una debita autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d’autore circa tale specifica tipologia di sfruttamento, qualora non l’abbia già preventivamente acquisita o non gli sia stata specificatamente concessa;

    –   le opere appartenenti alle collezioni museali pubbliche, laddove presentino i requisiti richiesti dalla legge (siano opera di autore non più vivente la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni), devono ritenersi beni culturali e per la loro riproduzione, anche in formato digitale, è previsto ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004) il pagamento di un canone per la riproduzione salvo che sia effettuato con finalità di valorizzazione e senza scopo di lucro;  

    –   per la realizzazione di mostre virtuali online, occorrerà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell’autore dell’opera o, qualora diverso, dal soggetto titolare dei diritti d’autore perché l’esposizione e la riproduzione dell’opera avvenga in forma digitalizzata. Parimenti, occorrerà richiedere l’autorizzazione al curatore qualora il concept curatoriale non preveda tale modalità di svolgimento della mostra;

    –   per la riproduzione e distribuzione di video, interviste o podcast il museo dovrà richiedere le debite autorizzazioni al titolare dei diritti d’autore nonché ai soggetti ritratti durante tali video o interviste.

    Angela Saltarelli dello Studio Legale Chiomenti, avvocato esperto in diritto dell’arte

    CASE D’ASTA, FIERE E GALLERIE

    A causa dell’attuale situazione pandemica globale molte aste e fiere d’arte sono state posticipate o cancellate in Europa, Asia e Stati Uniti, e molti dealer e case d’asta stanno quindi cercando di potenziare i propri canali di vendita online. Nel 2019 il mercato dell’arte online ha rappresentato, secondo l’Art Basel e l’UBS Global Market Report 2020, il 14% dell’intero mercato globale e, circa il 9% delle aste effettuate globalmente nel 2019. L’attuale pandemia ha comportato e comporterà probabilmente un cambiamento anche dell’attuale concezione di galleria e di fiera d’arte, che sempre più spesso si stanno spostando online per la vendita, offrendo viewing rooms e mostre online.

    Considerata l’attuale situazione, i galleristi e le case d’asta dovranno occuparsi, ad esempio, di:

    –   richiedere le debite autorizzazioni alla riproduzione online delle opere (es. per cataloghi digitali o visite virtuali) ai titolari dei diritti d’autore, nella maggior parte dei casi tramite una collecting society (es. SIAE), e corrispondere quanto dovuto per tale tipologia di utilizzo;

    –   rivedere le proprie condizioni di vendita inserendo “representation” e “warrantiescirca l’adeguata fornitura ai propri clienti di tutta la documentazione e informazioni con riguardo alle opere vendute e alle loro condizioni materiali, tenendo conto dell’impossibilità di un esame fisico del bene prima dell’acquisto;

    –   inserire nei contratti da sottoscrivere per il deposito delle opere da vendere, clausole che garantiscano ai dealer un’esenzione di responsabilità qualora il trasporto e la consegna delle opere non siano possibili per ragioni dovute alla situazione sanitaria attuale e rivedere conseguentemente anche le proprie condizioni assicurative verificando che la copertura si applichi anche all’attuale situazione pandemica;

    –   assicurare piena applicazione alle misure antiriciclaggio introdotta con la V Direttiva Antiriciclaggio 2018/843, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle transazioni che vengono effettuate online per non incorrere in eventuali sanzioni. Infatti, tali modalità di vendita consentono di attrarre nuovi clienti con cui gli operatori non hanno mai contratto, aumentando i rischi e rendendo necessaria una attenta e approfondita Customer Due Diligence.

    –   adottare tutti i protocolli necessari per la tutela della privacy degli utenti.

    ARTISTI

    Gli artisti nei prossimi mesi in cui il distanziamento sociale sarà ancora presente dovranno occuparsi, tra l’altro, di:

    –   far inserire nei contratti di consignment o di vendita delle proprie opere delle clausole che li tutelano qualora la controparte fallisca o una delle parti non sia più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, prevedendo eventualmente un periodo di grazia che esenti la parte inadempiente dal pagamento di penali in caso di ritardi;

    –   verificare che nel contratto stipulato siano previste delle clausole di forza maggiore in forza della quale la parte o le parti impossibilitate nell’adempimento delle proprie obbligazioni, al verificarsi di una circostanza che ricade in tale categoria di eventi, non sarà considerata inadempiente.  Si dovrà stabilire se le ipotesi di forza maggiore elencate nel contratto siano state indicate in via meramente esemplificativa oppure esaustiva o ancora, sia presente una locuzione nella quale siano ricompresi anche eventi analoghi a quelli specificamente elencati. Qualora la legge applicabile al contratto sia quella italiana, tale questione non è dirimente poiché gli articoli 1256 e 1463 ss. c.c. prevedono che l’evento di forza maggiore assuma rilevanza anche se non previsto nella clausola del contratto.  

    –   rilasciare le necessarie autorizzazioni a tutti gli operatori che riproducano le proprie opere o la propria immagine per finalità di vendita, di comunicazione o promozionali.   

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